IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, e successive  modificazioni,  recante  «Approvazione  del  testo
unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale  per
il Trentino-Alto Adige»; 
  Visto il decreto legislativo 16  marzo  1992,  n.  267,  contenente
«Norme di attuazione dello  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto
Adige concernente modifiche a norme di attuazione gia' emanate» e, in
particolare, l'articolo 2, in materia di volontariato; 
  Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante  «Delega  al  Governo
per la riforma del Terzo  settore,  dell'impresa  sociale  e  per  la
disciplina del servizio civile universale»; 
  Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice
del Terzo settore, a norma dell'articolo  1,  comma  2,  lettera  b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106» e, in particolare, l'articolo  100
recante «Clausola di salvaguardia per le Province autonome»; 
  Sentita la Commissione  paritetica  per  le  norme  di  attuazione,
prevista dall'articolo 107, secondo comma,  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 15 febbraio 2024; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto  con  i
Ministri del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  della  giustizia,
dell'interno, dell'economia e delle  finanze,  della  cultura,  delle
infrastrutture e dei trasporti, delle imprese e del made in  Italy  e
per la pubblica amministrazione; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
       Modifiche al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267 
 
  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo  1992,  n.  267,
dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: 
    «2-bis. La Provincia autonoma di Bolzano riconosce,  valorizza  e
promuove gli enti del Terzo settore di cui al decreto  legislativo  3
luglio 2017, n. 117, che operano nell'ambito provinciale, nonche' gli
altri enti iscritti nell'elenco di cui al comma 2-quinquies. 
    2-ter. Ai fini del presente  articolo  si  considerano  enti  del
Terzo  settore  i  soggetti  di  cui  all'articolo  4   del   decreto
legislativo 3  luglio  2017,  n.  117,  iscritti  al  Registro  unico
nazionale del Terzo settore  di  cui  all'articolo  45  del  medesimo
decreto con sede  o  ambito  di  operativita'  nel  territorio  della
Provincia autonoma di  Bolzano.  La  Provincia  autonoma  di  Bolzano
promuove l'accesso degli enti del Terzo settore ai vantaggi economici
provinciali ovvero comunali di qualunque genere previsti e  riconosce
agli stessi  le  agevolazioni  tributarie  previste  ai  sensi  degli
articoli 73 e 80  dello  Statuto  speciale  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto  1972,  n.  670.  La  Provincia
autonoma di Bolzano esercita le funzioni amministrative in materia di
Registro unico nazionale del Terzo settore in provincia di Bolzano. 
    2-quater. La Provincia autonoma di Bolzano riconosce il ruolo del
centro  servizi  per  il  volontariato  accreditato  nel   territorio
provinciale ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo n.  117
del 2017 e puo' concludere con esso  accordi  o  convenzioni  per  lo
svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 61, comma 1,  lettera
a), del medesimo decreto. 
    2-quinquies. La Provincia autonoma  di  Bolzano  disciplina,  con
legge provinciale e nell'ambito delle materie di propria  competenza,
la tenuta di un elenco  delle  associazioni  e  degli  altri  enti  a
carattere privato che, senza fine di  lucro,  svolgono  attivita'  di
interesse generale ai sensi dell'articolo 118,  quarto  comma,  della
Costituzione, non iscritti nel Registro  unico  nazionale  del  Terzo
settore, promuovendo per  gli  stessi  l'accessibilita'  ai  vantaggi
economici provinciali ovvero comunali di qualunque genere previsti  e
riconoscendo anche le agevolazioni tributarie previste ai sensi degli
articoli 73 e 80  dello  Statuto  speciale  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Gli statuti delle
associazioni e degli altri enti iscritti nell'elenco garantiscono  il
rispetto dei principi di  democraticita',  di  pari  opportunita'  ed
eguaglianza di tutti  gli  associati  nonche'  di  elettivita'  delle
cariche sociali. 
    2-sexies. All'elenco di cui al comma  2-quinquies  sono  altresi'
iscritti  di  diritto  gli  enti  gia'  iscritti  al  Registro  unico
nazionale del Terzo  settore  di  cui  all'articolo  45  del  decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con sede o ambito di  operativita'
nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano. 
    2-septies. La Provincia autonoma di Bolzano promuove e  valorizza
i rapporti e le forme  di  partenariato  tra  gli  enti  del  sistema
territoriale provinciale integrato e gli enti di cui al comma  2-bis,
anche   disciplinando    le    modalita'    di    attuazione    della
co-programmazione e co-progettazione con gli enti del  Terzo  settore
di cui all'articolo 55 del decreto legislativo n. 117  del  3  luglio
2017. Al fine di aumentare il  coinvolgimento  della  comunita',  gli
enti  del  Terzo  settore  possono   avvalersi,   secondo   modalita'
disciplinate dalla Provincia  autonoma  di  Bolzano,  del  contributo
degli enti di cui al comma 2-quinquies, a condizione che si tratti di
un  apporto   definito,   riferito   ad   attivita'   strumentali   o
complementari rispetto alle attivita' di  interesse  generale  svolte
dagli enti del Terzo settore.». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 22 febbraio 2024 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Calderoli, Ministro per gli  affari
                                  regionali e le autonomie 
 
                                  Calderone, Ministro  del  lavoro  e
                                  delle politiche sociali 
 
                                  Nordio, Ministro della giustizia 
 
                                  Piantedosi, Ministro dell'interno 
 
                                  Giorgetti, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze 
 
                                  Sangiuliano, Ministro della cultura 
 
                                  Salvini,       Ministro       delle
                                  infrastrutture e dei trasporti 
 
                                  Urso, Ministro delle imprese e  del
                                  made in Italy 
 
                                  Zangrillo, Ministro per la pubblica
                                  amministrazione 
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
                
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 31  agosto
          1972, n. 670, recante: «Approvazione del testo unico  delle
          leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
          Trentino-Alto  Adige»,   e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301. 
              - Si riporta l'art. 2 del decreto legislativo 16  marzo
          1992, n. 267 recante: «Norme di  attuazione  dello  statuto
          speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti modifiche a
          norme  di  attuazione  gia'  emanate»,   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 22 aprile 1992, n. 94,  come  modificato
          dal presente decreto: 
                «Art.  2  (Volontariato).  -  1.  Le   attivita'   di
          volontariato da  svolgersi  nell'ambito  delle  materie  di
          competenza della regione e delle province  autonome,  e  le
          relative  organizzazioni,  sono  disciplinate  dalla  legge
          regionale o provinciale nel rispetto  dei  limiti  relativi
          alle materie medesime. 
                2. Le organizzazioni  riconosciute  dalla  regione  e
          dalle  province  autonome  sono  iscritte  di  diritto  nei
          registri delle organizzazioni di volontariato,  anche  agli
          effetti dell'applicazione degli articoli 7,  8  e  9  della
          legge 11 agosto 1991, n. 266. 
                2-bis. La Provincia autonoma  di  Bolzano  riconosce,
          valorizza e promuove gli enti del Terzo settore di  cui  al
          decreto legislativo 3 luglio  2017,  n.  117,  che  operano
          nell'ambito provinciale, nonche' gli  altri  enti  iscritti
          nell'elenco di cui al comma 2-quinquies. 
                2-ter. Ai fini del presente articolo  si  considerano
          enti del Terzo settore i soggetti di cui all'articolo 4 del
          decreto legislativo 3 luglio  2017,  n.  117,  iscritti  al
          Registro  unico  nazionale  del  Terzo   settore   di   cui
          all'articolo 45 del medesimo decreto con sede o  ambito  di
          operativita' nel territorio  della  Provincia  autonoma  di
          Bolzano.  La  Provincia  autonoma   di   Bolzano   promuove
          l'accesso  degli  enti  del  Terzo  settore   ai   vantaggi
          economici provinciali ovvero comunali di  qualunque  genere
          previsti e riconosce agli stessi le agevolazioni tributarie
          previste ai sensi degli articoli  73  e  80  dello  Statuto
          speciale di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          31 agosto 1972, n. 670. La Provincia  autonoma  di  Bolzano
          esercita le funzioni amministrative in materia di  Registro
          unico nazionale del Terzo settore in provincia di Bolzano. 
                2-quater. La Provincia autonoma di Bolzano  riconosce
          il ruolo del centro servizi per il volontariato accreditato
          nel territorio provinciale ai sensi  dell'articolo  61  del
          decreto legislativo n. 117 del 2017 e puo'  concludere  con
          esso  accordi  o  convenzioni  per  lo  svolgimento   delle
          attivita' di cui all'articolo 61, comma 1, lettera a),  del
          medesimo decreto. 
                2-quinquies.  La  Provincia   autonoma   di   Bolzano
          disciplina,  con  legge  provinciale  e  nell'ambito  delle
          materie di propria competenza, la tenuta di un elenco delle
          associazioni e degli altri enti a  carattere  privato  che,
          senza  fine  di  lucro,  svolgono  attivita'  di  interesse
          generale ai sensi dell'articolo 118,  quarto  comma,  della
          Costituzione, non iscritti nel Registro unico nazionale del
          Terzo settore, promuovendo per gli stessi  l'accessibilita'
          ai  vantaggi  economici  provinciali  ovvero  comunali   di
          qualunque  genere  previsti   e   riconoscendo   anche   le
          agevolazioni tributarie previste ai sensi degli articoli 73
          e  80  dello  Statuto  speciale  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica 31 agosto  1972,  n.  670.  Gli
          statuti delle associazioni  e  degli  altri  enti  iscritti
          nell'elenco  garantiscono  il  rispetto  dei  principi   di
          democraticita', di  pari  opportunita'  ed  eguaglianza  di
          tutti gli associati nonche' di  elettivita'  delle  cariche
          sociali. 
                2-sexies. All'elenco di cui al comma 2-quinquies sono
          altresi' iscritti di diritto  gli  enti  gia'  iscritti  al
          Registro  unico  nazionale  del  Terzo   settore   di   cui
          all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio  2017,  n.
          117, con sede o ambito di operativita' nel territorio della
          Provincia autonoma di Bolzano. 
                2-septies. La Provincia autonoma di Bolzano  promuove
          e valorizza i rapporti e le forme di partenariato  tra  gli
          enti del sistema territoriale provinciale integrato  e  gli
          enti  di  cui  al  comma  2-bis,  anche  disciplinando   le
          modalita'   di   attuazione   della   co-programmazione   e
          co-progettazione con gli enti  del  Terzo  settore  di  cui
          all'articolo 55 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio
          2017.  Al  fine  di  aumentare  il   coinvolgimento   della
          comunita', gli enti del Terzo  settore  possono  avvalersi,
          secondo modalita' disciplinate dalla Provincia autonoma  di
          Bolzano,  del  contributo  degli  enti  di  cui  al   comma
          2-quinquies, a condizione  che  si  tratti  di  un  apporto
          definito, riferito ad attivita' strumentali o complementari
          rispetto alle attivita' di interesse generale svolte  dagli
          enti del Terzo settore.» 
              - La legge 6 giugno 2016, n. 106  recante:  «Delega  al
          Governo per la  riforma  del  Terzo  settore,  dell'impresa
          sociale e per la disciplina del servizio civile universale»
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno  2016,  n.
          141. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  100  del  decreto
          legislativo 3 luglio 2017,  n.  117  recante:  «Codice  del
          Terzo settore, a norma dell'articolo 1,  comma  2,  lettera
          b), della legge 6 giugno 2016, n.  106»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 2 agosto 2017, n. 179: 
                «Art. 100 (Clausola di salvaguardia per  le  Province
          autonome). - 1. Le disposizioni del presente  decreto  sono
          applicabili  nelle  regioni  a  statuto  speciale  e  nelle
          Province autonome di Trento e  di  Bolzano  compatibilmente
          con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione,
          anche con riferimento alla legge costituzionale 18  ottobre
          2001, n. 3. 
                2.  Tenendo  conto  della  tutela  delle   minoranze,
          prevista dall'articolo 6 della Costituzione e dallo Statuto
          di Autonomia, la Provincia autonoma di  Bolzano  disciplina
          l'istituzione e la tenuta  del  registro  unico  del  Terzo
          settore e l'utilizzo degli  acronimi  di  cui  al  presente
          codice, nonche' le funzioni di  vigilanza,  monitoraggio  e
          controllo pubblico di cui  al  presente  codice  del  terzo
          settore, nel rispetto dei principi previsti dagli  articoli
          99 e 100 del testo unico di cui al decreto  del  Presidente
          della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 107 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  31  agosto  1972,  n.   670,
          recante:  «Approvazione  del  testo   unico   delle   leggi
          costituzionali  concernenti  lo  statuto  speciale  per  il
          Trentino-Alto Adige»: 
                «Art. 107. - Con decreti legislativi saranno  emanate
          le norme di attuazione del presente  statuto,  sentita  una
          commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
          in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale,
          due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello  di
          Bolzano.  Tre  componenti  devono  appartenere  al   gruppo
          linguistico tedesco o ladino. 
                In seno alla commissione di cui al  precedente  comma
          e' istituita una  speciale  commissione  per  le  norme  di
          attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
          della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di  cui
          tre in rappresentanza dello Stato e  tre  della  provincia.
          Uno  dei  membri  in  rappresentanza   dello   Stato   deve
          appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino; uno  di
          quelli in rappresentanza della provincia  deve  appartenere
          al  gruppo  linguistico  italiano.   La   maggioranza   dei
          consiglieri provinciali del gruppo  linguistico  tedesco  o
          italiano puo' rinunciare alla designazione  di  un  proprio
          rappresentante in  favore  di  un  appartenente  al  gruppo
          linguistico ladino.» 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per l'articolo 2 del  decreto  legislativo  16  marzo
          1992, n. 267 si veda nelle note alle premesse.